Cass. civ. n. 8685 del 02 aprile 2024

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - CURATORE SPECIALE Notifica a mezzo PEC al curatore speciale "ad processum" ex art. 78 c.p.c. - Indirizzo estratto dall'elenco dell'ordine degli avvocati - Invio di atti estranei alla costituzione in giudizio del curatore quale procuratore - Validità (anche anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 3-ter l. n. 53 del 1994) - Fondamento.


L'indirizzo PEC di un avvocato presente nel Registro del Consiglio dell'Ordine di appartenenza può essere validamente utilizzato pure per notificare atti inerenti all'incarico di curatore speciale ad processum conferitogli ex art. 78 c.p.c. (benché non riferibili alla sua costituzione in giudizio quale procuratore) anche prima prima dell'entrata in vigore dell'art. 3-ter della l. n. 53 del 1994, non venendo in rilievo esigenze di tutela della riservatezza personale dell'avvocato, in quanto l'incarico, conferito dall'autorità giudiziaria, è connesso all'attività professionale svolta. CORTE COST., Decreto Legisl. 13/12/2017 num. 217 art. 66 com. 5, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 6 quater, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 62, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 16 com. 12, Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 16 com. 6, Legge 28/01/2009 num. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 ter

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 10754 del 2019

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST.
Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis
Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 sexies CORTE COST.
Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST.
Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 45 bis CORTE COST.
Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST.
Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 6 bis
Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44
Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 ter