Cass. civ. n. 8660 del 02 aprile 2024
Testo massima n. 1
SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - LITISCONSORZIO - ESENZIONI Case, cortili, giardini e aie - Applicabilità dell'esenzione anche all'ipotesi di fondo non intercluso - Sussistenza - Operatività assoluta del divieto - Esclusione - Limiti.
In materia di servitù di passaggio coattivo, la disposizione dell'art. 1051, comma 4, c.c. - che esenta dall'assoggettamento le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti ed è applicabile anche all'ipotesi di passaggio su fondo non intercluso, in base al richiamo contenuto nel successivo art. 1052 c.c. - non prevede un'esenzione assoluta delle aree indicate dalla servitù di passaggio, bensì solo un criterio di scelta, ove possibile, nei casi in cui le esigenze poste a base della richiesta di servitù siano realizzabili mediante percorsi alternativi, tra i quali deve attribuirsi priorità a quelli non interessanti le menzionate aree.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1052 CORTE COST.