14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5762 del 27 giugno 1997
Testo massima n. 1
A norma dell’art. 156 c.c., il diritto all’assegno di mantenimento a seguito di separazione personale sorge, in favore del coniuge al quale questa non sia addebitabile, ove egli non fruisca di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio e sussista una disparità economica tra i coniugi. Pertanto, il giudice, al fine di stabilire se l’assegno sia dovuto, deve prioritariamente valutare il suddetto tenore di vita, e, solo successivamente, esaminare se i mezzi economici a disposizione del coniuge che lo abbia richiesto siano tali da consentirgliene la conservazione indipendentemente dall’assegno. In caso contrario, dovrà procedersi alla valutazione comparativa dei mezzi economici di ciascun coniuge al momento della separazione, al fine di stabilire se tra essi vi sia una disparità economica che giustifichi l’imposizione dell’assegno, nonché la misura di esso. [ La S.C. ha, cosi, cassato la sentenza del merito che aveva negato al coniuge l’assegno di mantenimento, sull’erroneo presupposto giuridico che tale assegno non gli spettasse per essere egli fornito di mezzi economici di per sé sufficienti a garantirgli un adeguato tenore di vita, non versando in «stato di bisogno» ].
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Testo massima n. 2
Nell’ipotesi cui si sia verificata, durante la convivenza matrimoniale e prima della domanda di separazione, la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, il giudice, per ritenerla ininfluente in relazione all’addebitabilità della separazione, deve accertare in modo rigoroso e puntuale il carattere meramente formale della convivenza. A tal fine è, peraltro, irrilevante l’eventuale tolleranza di un coniuge rispetto alla violazione di tali doveri da parte dell’altro, vertendosi in materia in cui diritti e doveri sono indisponibili [ nella specie, la sentenza del merito aveva escluso che le percosse inflitte dal marito alla moglie potessero costituire ragione di addebito all’uomo, in quanto già da molti anni prima il matrimonio s’era ridotto ad un «simulacro», rispetto al quale tutte le violazioni dei doveri coniugali da lui commesse non avrebbero avuto alcuna efficacia causale nel determinare l’intollerabilità della convivenza; la S.C., in applicazione dell’enunciato principio, ha cassato la sentenza, per avere omesso di dimostrare, con concreti elementi asseverativi, il presistente carattere meramente formale della convivenza all’epoca dei fatti ].
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