Cass. civ. n. 4135 del 25 giugno 1981
Testo massima n. 1
Il contratto previsto dall'art. 1977 c.c. — che, anche se non attua immediatamente una solutio , ha una funzione solutoria, attenendo la sua causa al soddisfacimento dei crediti — è caratterizzato dall'intento, comune al cedente ed ai cessionari, di liquidare, in tutto o in parte, il patrimonio del debitore, al fine di ripartirne il ricavato fra i creditori. Pertanto, ai fini della configurabilità di tale contratto, non è sufficiente che il debitore dichiari di mettere i suoi beni a disposizione dei creditori, ma occorre che il debitore medesimo — mediante una inequivoca manifestazione di volontà (l'accertamento della cui sussistenza costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice del merito) — conferisca ai creditori un mandato a liquidare i suoi beni e soddisfarsi con il ricavato di tale liquidazione.