14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8983 del 29 aprile 2005
Testo massima n. 1
La transazione, pur modificando la fonte del rapporto obbligatorio preesistente, non ne determina necessariamente l’estinzione, potendo configurarsi tanto in forma novativa, quanto non novativa, e con la prima soltanto delle quali creando le parti un nuovo vincolo giuridico, incompatibile con quello preesistente e direttamente scaturito dalla novazione così realizzata,di talchè soltanto la transazione novativa, ove una delle parti non adempia gli obblighi assunti, può essere legittimamente risolta entro i limiti di cui all’art. 1976 c.c.
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