14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5138 del 3 aprile 2003
Testo massima n. 1
A norma dell’art. 1975 c.c., i documenti ignoti al tempo della transazione e scoperti successivamente non hanno influenza, salvo il solo caso di occultamento, quando la transazione sia stata «generale», cioè posta in essere relativamente ad una pluralità di controversie, in cui le reciproche concessioni sono relative non già alle singole liti, ma a tutte le liti insieme; mentre determinano l’annullabilità della transazione quando questa sia stata «speciale», [ ed abbia perciò riguardato un affare determinato ], ove il documento scoperto posteriormente provi che una delle parti non aveva alcun diritto. Stabilire in concreto se una transazione sia generale o speciale rientra nei compiti specifici del giudice di merito, trattandosi di un accertamento del contenuto contrattuale, e, come tale, è insindacabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio motivazionale, se immune da vizi logici o giuridici.
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Testo massima n. 2
La «scoperta» di documenti non conosciuti all’epoca della transazione, cui fa riferimento l’art. 1975 c.c. per ricollegarvi, in caso di transazione speciale, l’effetto dell’annullabilità della stessa quando il documento scoperto successivamente provi che una delle parti non aveva alcun diritto, attiene alla esistenza del documento cartaceo intero come mezzo di prova, e non già alla conoscenza del contenuto dello stesso.
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