14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9525 del 12 agosto 1992
Testo massima n. 1
Qualora la forma scritta sia richiesta ad probationem , come per la transazione [ art. 1967 c.c. ] che non riguardi gli specifici rapporti indicati dall’art. 1350, n. 12 c.c., e lo scritto sia, quindi, requisito di forma della prova, e non dell’atto, è necessario che dal documento risulti l’esistenza, e non anche il contenuto, del contratto, che, a differenza della ipotesi in cui la forma è richiesta ad substantiam , può essere accertato dal giudice attraverso la confessione o una quietanza [ nella specie, «a saldo» ] contenente la indicazione della causale del versamento.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]