14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5344 del 26 aprile 2000
Testo massima n. 1
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, l’onere imposto al danneggiato dall’art. 22 della L. n. 990 del 1969 della preventiva richiesta di risarcimento all’assicuratore ha lo scopo di offrire l’opportunità di un accordo col danneggiato e prevenire premature domande giudiziali; pertanto, poiché il debito dell’assicuratore ha come limite il massimale di assicurazione, se lo stesso riconosce il debito e paga il massimale viene meno l’onere del danneggiato di inviargli la suddetta richiesta e di attendere il decorso dello spatium deliberandi prima di agire nei confronti del danneggiante assicurato per la parte eccedente il massimale pagato.
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Testo massima n. 2
L’onere di provare la transazione incombe sulla parte che ne invoca gli effetti estintivi sul debito del giudizio; né rileva, in caso di obbligazione solidale, che detta parte non abbia partecipato all’accordo transattivo e non sia in grado di fornire la prova della transazione;. infatti, la necessità della forma scritta ad probationem esclude la possibilità di fornire la prova per testimoni e presunzioni, ma non di avvalersi degli altri mezzi di prova ovvero di richiedere al giudice l’ordine di esibizione di cui all’articolo 210 c.p.c.
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