14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 710 del 26 gennaio 1999
Testo massima n. 1
Sussiste l’ipotesi della transazione novativa, di cui — a norma dell’art. 1976 c.c. — non può essere chiesta la risoluzione per inadempimento, solo quando dall’esame dell’intenzione delle parti e delle clausole contrattuali risulti che la transazione sia incompatibile con alcune delle obbligazioni oggetto del precedente rapporto, e cioè che dall’atto sorga un’obbligazione oggettivamente diversa da quella preesistente, sicché l’obbligazione posteriore sostituisca la precedente. [ Nella specie, sulla .base del riportato principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso il carattere novativo della transazione — contenuta in una conciliazione giudiziale — con i cui lavoratori, cui era riconosciuta una cospicua somma di denaro, avevano accettato i contestati licenziamenti loro , intimati e rinunciato anche alle.pretese conseguenti a un precedente licenziamento e derivanti a qualsiasi titolo dai rapporti di lavoro e dalla loro cessazione ].
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