14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 421 del 12 gennaio 2006
Testo massima n. 1
La transazione può avere efficacia novativa quando risulti una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello avente causa nell’accordo transattivo. In tal caso, l’animus novandi può essere desunto anche per implicito da fatti concludenti, e il relativo accertamento, unitamente all’esame delle clausole contrattuale, costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e corretta motivazione.
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Testo massima n. 2
Nell’ambito delle eccezioni in senso stretto — sottratte al rilievo officioso — rientrano unicamente quelle per le quali la legge richiede espressamente che sia soltanto la parte a rilevare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi, oltre quelle che corrispondono alla titolarità di un’azione costitutiva. Tutte le altre ragioni, invece, che possono portare al rigetto della domanda per difetto delle sue condizioni di fondatezza, o per la successiva caducazione del diritto con essa fatto valere, possono essere rilevate anche d’ufficio, come nel caso del fatto estintivo sopravvenuto che emerga dalle risultanze processuali ritualmente acquisite. [ Nella specie, la S.C., sulla scorta del suddetto principio, ha confermato la sentenza di appello con la quale era stata esclusa l’assoggettabilità al regime processuale delle eccezioni in senso stretto — e perciò, ritenuta la sua rilevabilità d’ufficio — della sopravvenuta transazione novativa tra le parti ].
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