Avvocato.it

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6546 del 27 giugno 1990

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6546 del 27 giugno 1990

Testo massima n. 1

La rinuncia di un soggetto ad un diritto nell’ambito di un rapporto contrattuale può essere subordinata alla condizione potestativa sospensiva di una rinuncia ad un altro diritto, derivante dal rapporto, dell’altro contraente ed in tal caso la prima rinuncia, che normalmente realizza un negozio giuridico unilaterale, può assumere, in relazione all’altra, la natura di negozio giuridico bilaterale, anche di carattere transattivo, ove le due rinunzie si pongano, secondo le volontà dei rinuncianti, non in modo autonomo, ma in posizione di corrispettività, tenuto conto dei reciproci sacrifici e vantaggi.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze