Cass. civ. n. 9229 del 1 settembre 1995
Testo massima n. 1
Per la fattibilità della transazione è sufficiente la sola presenza di discordanti valutazioni in ordine a certe situazioni reali o giuridiche ed ai diritti ed obblighi delle parti e la disponibilità del diritto in contestazione, senza che rilevi la posizione psicologica della parte o delle parti sulla situazione di diritto della controversia, compresa la certezza assoluta della intangibilità della propria posizione.