14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 11632 del 13 maggio 2010
Testo massima n. 1
Nella transazione c.d. “conservativa”, con cui le parti si limitano a regolare il rapporto preesistente mediante reciproche concessioni, senza crearne uno nuovo [ come avviene invece nel caso di transazione c.d. “novativa” ], il rapporto che ne discende è comunque regolato dall’accordo transattivo e non già da quello che in precedenza vincolava le parti medesime, con la conseguenza che la successiva scoperta di inadempimenti non rilevati al momento della transazione [ nella specie, relativa ad un contratto di appalto privato di lavori ] può essere eventualmente fatta valere con l’impugnazione per errore dell’accordo transattivo, siccome rilevante ove abbia ad oggetto il presupposto della transazione e non già le reciproche concessioni. L’accertamento relativo alla natura ed alla portata dell’accordo transattivo integra un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se la relativa motivazione sia immune da vizi logici e giuridici.
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