14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 20909 del 27 ottobre 2005
Testo massima n. 1
Anche in tema di fideiussione è applicabile la disposizione dell’art. 2956 c.c., la quale sancisce la nullità della clausola [ benché contenuta in un atto unilaterale ] con la quale si stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile a una delle parti l’esercizio del diritto. Ne consegue che è nulla la clausola con la quale, una volta stabilito che il termine d’efficacia della fideiussione coincida con quello di escussione della garanzia, si fissi tra questo termine ed il termine di scadenza dell’obbligazione garantita un periodo temporale così ristretto da rendere eccessivamente difficile, valutate anche le modalità di escussione [ ad esempio, mediante lettera che debba pervenire entro un certo termine al garante ], che il creditore possa avvalersi della garanzia prestata. L’accertamento relativo all’eccessiva difficoltà di esercizio del diritto è demandato al giudice del merito e sfugge, se congruamente e logicamente motivato, al controllo di legittimità.
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