14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 7345 del 1 luglio 1995
Testo massima n. 1
Con riguardo alla cosiddetta fideiussione solidale, l’istanza giudiziale, da proporre entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, ai sensi dell’art. 1957, comma primo, c.c., può essere rivolta, a scelta del creditore, contro l’uno o l’altro dei condebitori solidali, con la conseguenza che, qualora il creditore abbia tempestivamente proposto l’istanza contro il fideiussore, esercitando la facoltà di scelta spettantegli in base ai principi della solidarietà passiva, non è tenuto ad agire, prima della scadenza del suddetto termine, anche nei confronti del debitore principale.
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