Cass. civ. n. 8551 del 29 marzo 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE Prova nuova indispensabile ex art. 345 c.p.c. nel testo previgente al d.l. n. 83 del 2012 - Concetto unitario - Contenuto - Decadenza dalla prova in primo grado - Rilevanza - Esclusione.


In tema di giudizio di appello, la "prova nuova indispensabile" di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c. - nel testo antecedente al d.l. n. 83 del 2012, convertito con modif. dalla l. n. 134 del 2012 - rappresenta un concetto unitario, il quale implica che sia tale quella prova di per sé idonea a eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, qualunque ne sia la causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 196 del 2024

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 3
Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54
Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST.