14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11771 del 6 agosto 2002
Testo massima n. 1
La decadenza del creditore dalla fideiussione [ art. 1957 c.c. ] non opera in presenza di un impedimento giuridico ostativo alla realizzazione della pretesa verso il debitore principale, poiché l’impossibilità di esperire qualsiasi azione nei confronti di quest’ultimo, quando risulti evidente e giuridicamente insuperabile, non può in alcun modo integrare gli estremi della «negligenza del creditore» [ presupposto dell’applicabilità della norma de qua ] e, per l’effetto, considerarsi causa efficiente dell’estinzione della garanzia. [ Principio affermato dalla S.C. in tema di concordato fallimentare e di successiva apertura della procedura fallimentare, sulla scorta dell’assunto secondo cui né in sede concordataria, né in sede fallimentare era concessa al creditore — nella specie, una banca — altra possibilità se non quella — ritualmente esperita — dell’agire per il mero riconoscimento del credito in sede concordataria, e di instare per l’ammissione al passivo in sede fallimentare ].
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