14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2461 del 20 aprile 1982
Testo massima n. 1
La sanzione, prevista dall’art. 1955 c.c., dell’estinzione dell’obbligazione fidejussoria per inadempimento da parte del creditore del dovere di conservare al fidejussore il diritto di surrogazione, presuppone un comportamento colpevole ed efficiente del creditore stesso, tale da determinare pregiudizio alla ragione di rivalsa dell’obbligato al pagamento: il quale comportamento non può ritenersi realizzato nell’ipotesi in cui il fidejussore, assommando in sé la duplice qualità di amministratore e di garante di una società, debitrice principale, sia a conoscenza delle condizioni patrimoniali di quest’ultima e abbia, nonostante esse, sollecitato e ottenuto fidi e dilazioni, essendo in tal caso l’eventuale pregiudizio ricollegabile all’attività stessa del fideiussore, che non può perciò riversarne le conseguenze sul creditore.
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