14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9719 del 20 agosto 1992
Testo massima n. 1
Perché si verifichi la liberazione del fidejussore per fatto del creditore, prevista dall’art. 1955 c.c., occorre che il creditore abbia, col suo comportamento, causato al garante un pregiudizio giuridico, e non soltanto economico-materiale, vale a dire la perdita del diritto [ di surrogazione ex art. 1949 c.c. o di regresso ex art. 1950 c.c. ] e non la maggiore difficoltà di attuarlo per la diminuita consistenza del patrimonio del debitore, occorrendo, a tal fine che il creditore abbia omesso l’esplicazione di un’attività che la legge o il contratto gli impongano al preciso scopo di rendere [ giuridicamente ] possibile la surrogazione.
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