14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2975 del 15 marzo 2000
Posted at 16:19h
in Massimario
Testo massima n. 1
Poiché l’obbligazione fideiussoria è accessoria rispetto all’obbligazione principale, l’estinzione di quest’ultima determina l’estinzione anche di quella fideiussoria; tuttavia ove l’obbligazione principale sia estinta per prescrizione, non è amissibile – in forza del vincolo di solidarietà tra obbligato principale e fideiussore – la declaratoria di estinzione d’ufficio della obbligazione del fideiussore, ma è onere di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 1306 secondo comma, c.c., di eccepire la prescrizione.
[adrotate group=”9″]