Cass. civ. n. 6613 del 22 maggio 2000
Testo massima n. 1
La fideiussione del fideiussore costituisce una particolare modalità della fideiussione tipica nella quale il «secondo» fideiussore garantisce l'adempimento dell'obbligazione del «primo» fideiussore e non l'adempimento dell'obbligato principale. In questo quadro, l'indicazione nominativa del terzo (garantito dal primo fideiussore) non è necessaria e la sua mancanza non comporta indeterminabilità dell'oggetto, anche considerando che, in termini generali, con riguardo alla fideiussione comprensiva delle obbligazioni future non è dato preventivamente individuare il soggetto che contrarrà con il fideiussore.