Cass. civ. n. 8513 del 28 marzo 2024

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO Provvedimento cautelare non anticipatorio - Mancato rispetto del termine ex art. 669 octies c.p.c. - Conseguenze - Inefficacia - Decadenze nell'azione di merito comunque intrapresa - Esclusione.


In tema di procedimento cautelare uniforme, l'inefficacia del provvedimento cautelare ante causam non anticipatorio, verificatasi in conseguenza del mancato inizio del giudizio di merito entro il termine perentorio di cui all'art. 669-octies, secondo comma, c.p.c., non determina alcuna conseguenza processuale sul giudizio di merito comunque intrapreso, che dunque prosegue naturalmente senza maturazione di decadenze di sorta.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 4290 del 2024

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 669 octies CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 669 novies