Cass. civ. n. 1648 del 8 aprile 1978

Testo massima n. 1


Il fideiussore non può liberarsi dal proprio obbligo di garanzia con il versare al debitore garantito la somma necessaria all'adempimento dell'obbligazione, poiché è suo obbligo eseguire direttamente la prestazione nei confronti del creditore, qualora il debitore principale non adempia.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE