Cass. civ. n. 1648 del 8 aprile 1978
Testo massima n. 1
Il fideiussore non può liberarsi dal proprio obbligo di garanzia con il versare al debitore garantito la somma necessaria all'adempimento dell'obbligazione, poiché è suo obbligo eseguire direttamente la prestazione nei confronti del creditore, qualora il debitore principale non adempia.