Cass. civ. n. 10610 del 13 dicembre 1994

Testo massima n. 1


In tema di fideiussione, benché il beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944, comma 2, c.c. non sia esperibile in via normale nel caso di fallimento del debitore principale — in considerazione dell'universalità oggettiva che qualifica le procedure concorsuali liquidatone e che è incompatibile con la struttura del beneficio, poiché la relativa eccezione presuppone l'indicazione, da parte del garante, dei beni del debitore da sottoporre ad esecuzione — tuttavia le parti possono convenire l'efficacia della preventiva escussione anche in presenza del fallimento del debitore, purché detta volontà emerga con chiarezza dalle clausole contrattuali.

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