14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 365 del 17 gennaio 1996
Testo massima n. 1
L’ obbligazione principale e quella fideiussoria, per quanto tra loro collegate, essendo quella garantita presupposto dell’obbligazione di garanzia e questa servendo allo scopo di quella, mantengono una propria individualità non soltanto soggettiva — perché il fideiussore rimane estraneo al rapporto cui si richiama la garanzia — ma anche oggettiva, perché la causa fideiussoria è fissa e uniforme — mentre l’obbligazione garantita può appoggiarsi ad una qualsiasi causa idonea — con la conseguenza che la disciplina normativa dell’obbligazione garantita non influisce su quella della fideiussione. [ Nella specie la Suprema Corte ha confermato la decisione del giudice di merito che, nel valutare la validità o meno della fideiussione prestata a favore di non residenti senza autorizzazione ministeriale, ha considerato autonomamente il contratto di garanzia, senza attribuire rilievo al contratto garantito ].
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]