Cass. civ. n. 412 del 12 gennaio 2007
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
La clausola, con la quale il fideiussore si impegni a soddisfare il creditore su semplice richiesta del medesimo configura una valida espressione di autonomia negoziale e dà vita ad un contratto atipico di garanzia, che pur derogando al principio dell'accessorietà, non fa venir meno la connessione fra il rapporto fideiussorio e quello principale, anche al fine della giurisdizione del giudice italiano, ai sensi dell'art. 4 n. 3 c.p.c., nei confronti del convenuto straniero (fattispecie precedente all'entrata in vigore della legge n. 218 del 1995).