14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 27333 del 12 dicembre 2005
Testo massima n. 1
Contratto autonomo di garanzia è quello in base al quale una parte si obbliga, a titolo di garanzia, ad eseguire a prima richiesta la prestazione del debitore indipendentemente dall’esistenza, dalla validità ed efficacia del rapporto di base, e senza sollevare eccezioni [ salvo l’ exceptio doli ]. Per la sua indipendenza dall’obbligazione principale si distingue pertanto dalla fideiussione, giacché mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante si obbliga piuttosto a tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore, spesso con una prestazione solo equivalente e non necessariamente corrispondente a quella dovuta. Si distingue altresì dalla garanzia «a prima richiesta» o «a semplice richiesta scritta», nella quale il fideiussore si impegna a rinunziare ad opporre — prima del pagamento — le eccezioni che gli competono, in deroga all’art. 1945 c.c., sicché esso si risolve in una clausola solve et repete ex art. 1462 c.c. [ laddove non valga viceversa a sottolineare l’autonomia dal rapporto principale garantito, in tal caso sostanziandosi in un contratto autonomo di garanzia ].
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