Cass. civ. n. 9462 del 26 settembre 1997
Testo massima n. 1
La stipulazione, da parte di un agente munito del potere rappresentativo di una compagnia di assicurazione, di clausole derogatorie al disposto di cui all'art. 1901 c.c. (nella specie, previsione dell'efficacia del rapporto assicurativo sin dalla decorrenza contrattualmente convenuta, nonostante il mancato pagamento del premio) deve ritenersi legittima, ai sensi del disposto del successivo art. 1932, attesane la operatività in senso pila favorevole all'assicurato, e salva la ipotesi di una espressa limitazione della procura (la cui prova costituisce onere gravante sulla società di assicurazioni), opponibile all'assicurato, da parte della compagnia, soltanto se resa pubblica attraverso le prescritte modalità. Tale clausola in deroga deve ritenersi soggetta, a norma dell'art. 1988 c.c., alla forma scritta soltanto ad probationem, con conseguente ammissibilità della sua dimostrazione mediante confessione o giuramento.