14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1543 del 21 febbraio 1985
Testo massima n. 1
La surrogazione per volontà del creditore [ art. 1201 c.c. ] e la surrogazione: dell’assicuratore [ art. 1916 c.c. ] si fondano su presupposti di fatto e di diritto diversi, attuandosi la prima per volontà del creditore in virtù di una dichiarazione formale ed espressa del solvens, mentre la seconda deriva dalla volontà della legge, come conseguenza dell’avvenuto adempimento degli obblighi che, in forza del contratto assicurativo, gravano sull’assicuratore. [ Nella specie la corte ha ritenuto che, instaurato il giudizio facendo valere la surrogazione per volontà del creditore, non poteva essere proposta per la prima volta in sede di legittimità la questione della surrogazione legale dell’assicuratore ].
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