14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4211 del 25 marzo 2002
Testo massima n. 1
In tema di assicurazioni contro i danni relativa a cose oggetto di contratto di trasporto, la surrogazione dell’assicuratore nei diritti dell’assicurato [ art. 1916 c.c. ] realizza una successione particolare nel credito, trasferendo all’assicuratore stesso tutti i diritti nascenti dal contratto di trasporto in capo al destinatario-assicurato nei confronti del vettore, compresi quelli non ancora esercitati dal predetto destinatario all’atto della surrogazione, con la conseguenza che l’assicuratore è legittimato ad agire in surrogazione contro il vettore, per il risarcimento del danno dovuto a sottrazione del carico, anche qualora il destinatario-assicurato non abbia richiesto la riconsegna delle cose al vettore, ben potendo anche tale facoltà — per la quale l’art. 1689, comma primo, c.c. non prevede un termine finale — essere esercitata dall’assicuratore medesimo.
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