14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3276 del 16 aprile 1997
Testo massima n. 1
Affinché le dichiarazioni contenute nella denuncia congiunta di sinistro stradale [ art. 5 secondo comma L. 26 febbraio 1977 ] siano presunte legalmente veritiere, è necessario che il relativo modulo sia stato compilato in tutte le sue parti, ivi compresa la data, elemento rilevante anche ai fini della prova contraria, a carico dell’assicuratore; in mancanza di completezza formale e sostanziale, ovvero se vi è difformità con precedenti dichiarazioni [ nella specie con quelle della denuncia unilaterale trasmessa da uno dei conducenti coinvolti ], la denuncia congiunta assume valore di indizio dei fatti relativi al sinistro, ovvero di rettifica di quella antecedente, ma in ogni caso viene meno la presunzione legale di veridicità.
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Testo massima n. 2
La confessione stragiudiziale di un sinistro stradale, contenuta nella denuncia compilata soltanto da un responsabile e trasmessa all’assicuratore, è liberamente apprezzata dal giudice nel giudizio risarcitorio instaurato dal danneggiato nei confronti di questi, in quanto il litisconsorzio necessario disposto dall’art. 23 L. 24 dicembre 1969 n. 990, determina l’applicabilità dell’ultimo comma dell’art. 2733 c.c.
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