14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3846 del 7 giugno 1988
Testo massima n. 1
Con riguardo a polizza di assicurazione contro gli infortuni, la clausola che preveda, nel caso di mancata comunicazione da parte dell’assicurato dell’esistenza o della successiva stipulazione di altri contratti analoghi, una riduzione proporzionale dell’indennizzo, fa applicazione delle regole dettate dall’art. 1910 c.c. in tema di assicurazione presso diversi assicuratori, e, pertanto, ancorché inclusa nelle condizioni generali predisposte dall’assicuratore, non è soggetta alla specifica approvazione per iscritto contemplata dall’art. 1341 c.c.
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