Cass. pen. n. 8361 del 26 gennaio 2024

Testo massima n. 1


MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Misure coercitive custodiali - Passaggio in giudicato della sentenza di condanna a pena detentiva eseguibile - Impugnazione cautelare - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.


In tema di misure cautelari personali, l'irrevocabilità della sentenza di condanna a pena detentiva comporta il venir meno della funzione del vincolo custodiale e determina l'inammissibilità dell'impugnazione cautelare, in quanto la definitività del titolo esecutivo, pur se sopravvenuta rispetto al momento della presentazione del ricorso per cassazione, apre una fase ontologicamente incompatibile con la verifica demandata al tribunale ordinario a fini cautelari e, "a fortiori", alla Suprema Corte.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 46795 del 2008

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 10 CORTE COST.