14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1830 del 26 gennaio 2011
Testo massima n. 1
In tema di obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio – che non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest’ultimo ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta -, il raggiungimento dell’indipendenza economica da parte del figlio non è dimostrato né dal mero conseguimento di un titolo di studio universitario né dalla mera celebrazione di un matrimonio cui non consegua la costituzione di una nuova entità familiare autonoma e finanziariamente indipendente [ nella specie, essendo anche il coniuge non autosufficiente ].
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]