14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9469 del 19 maggio 2004
Testo massima n. 1
In tema di assicurazione contro i danni, l’atto scritto con cui rassicurato dà notizia del verificarsi dell’evento coperto dalla garanzia e reclama il pagamento dell’indennità è riconducibile alle comunicazioni inerenti al contratto, in quanto esprime la volontà di esercitare i diritti in esso previsti, sul presupposto del determinarsi delle relative condizioni. Pertanto, in ipotesi di coassicurazione, il conferimento ad uno dei coassicuratori, in aggiunta ai compiti di gestione della polizza conferiti con la «clausola di delega» anche della rappresentanza dell’altro assicuratore in ordine a tutte le «comunicazioni contrattuali» è idonea a comprendere, in assenza di deroghe o limitazioni, l’abilitazione alla ricezione del suddetto atto, con la conseguenza che il medesimo interrompe la prescrizione nei confronti di tutti i coassicuratori, pure con riferimento alla quota dell’indennizzo a carico del coassicuratore «delegante».
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Testo massima n. 2
L’interesse richiesto dall’art. 1904 c.c., ai fini della validità del contratto di assicurazione contro i danni [ nella specie: trasporto di capi d’abbigliamento ], è ravvisabile non solo in relazione al diritto di proprietà o ad altro diritto reale sulla cosa assicurata, ma anche in relazione a qualsiasi rapporto economico-giuridico per il quale il titolare sopporti il danno patrimoniale per effetto di un evento dannoso.
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