Cass. civ. n. 23313 del 8 novembre 2007
Testo massima n. 1
È manifestamente infondata l'eccezione d'illegittimità costituzionale relativa all'art. 186 quater c.p.c. inquadrata come norma contemplante uno strumento processuale che determinerebbe la soppressione del diritto ad ottenere una pronuncia, in violazione degli art. 24 e 25 Cost., nel caso in cui le domande siano parzialmente accolte o respinte, avendo tale provvedimento anticipatorio esclusivamente la funzione d'introdurre una forma di giudizio abbreviato ispirata a fini deflattivi che si realizza mediante il meccanismo di fare acquistare all'ordinanza (esecutiva ex lege) l'efficacia di sentenza a seguito di rinuncia alla pronuncia di merito da parte dell'intimato e rappresentando questa forma di giudizio l'estrinsecazione della potestà discrezionale del legislatore di conformare gli istituti processuali, razionalmente spiegabile in rapporto alla previsione dell'assorbimento dell'ordinanza nella sentenza o nell'acquisto dell'efficacia di sentenza impugnabile.
Testo massima n. 2
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, qualora l'esistenza del rapporto assicurativo venga contestata da parte dell'assicuratore, il danneggiato è tenuto a fornire la prova della presenza del contrassegno sul veicolo danneggiante in quanto idoneo a far presumere, fino a prova contraria, l'esistenza del rapporto assicurativo. Anche in caso di targa di prova è sufficiente accertarne l'avvenuto utilizzo senza che sia opponibile al terzo danneggiato l'eventuale suo uso in violazione di legge.
Testo massima n. 3
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, se l'assicurato non paga il premio (pattuito in un'unica soluzione) o la prima rata di esso, la sospensione della copertura assicurativa che si produce tra le parti del rapporto negoziale ai sensi del primo comma dell'art. 1901 c.c. non è opponibile al terzo danneggiato e la copertura assicurativa rimane operante per tutto il periodo di tempo indicato nel certificato o contrassegno assicurativo mentre nel caso in cui non sia pagata la seconda o non siano state corrisposte le rate successive di premio, cosa come previsto dall'art. 1901, comma secondo, c.c., la sospensione della copertura assicurativa è opponibile al terzo danneggiato come espressamente previsto dall'art. 7 legge n. 990 del 1969.