Cass. civ. n. 16394 del 14 luglio 2009

Testo massima n. 1


Nell'assicurazione contro i danni con clausola di regolazione del premio (in virtù della quale quest'ultimo viene determinato in parte in misura fissa, ed in parte in misura variabile, dipendente dal volume d'affari dell'assicurato o da altri elementi fluttuanti concernenti la sua attività) l'omessa comunicazione, da parte dell'assicurato, dei dati necessari per la determinazione della parte variabile del premio non comporta la sospensione della garanzia assicurativa, ai sensi dell'art. 1901 c.c., a meno che tale effetto non sia espressamente previsto nel contratto, e la relativa clausola non sia debitamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c.

Testo massima n. 2


La mancata specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose del contratto indicate nell'art. 1341 c.c. ne comporta la nullità, eccepibile da chiunque vi abbia interesse e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ivi compresa la fase di legittimità dinanzi alla Corte di cassazione, semprechè i presupposti di fatto della detta nullità (carattere vessatorio della clausola ed inesistenza della prescritta approvazione specifica) risultino già acquisiti agli atti del processo.

Normativa correlata