14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 10248 del 28 settembre 1995
Posted at 16:32h
in Massimario
Testo massima n. 1
Ai sensi dell’art. 12, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro — sul quale incombe l’onere di portare a conoscenza dell’Inail, in base al principio generale di cui all’art. 1897 c.c., gli elementi di variazione che determinano una diminuzione del rischio — non può ripetere dall’istituto i premi pagati in eccedenza, per effetto di un erroneo inquadramento da questo operato, se non a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale fu spedita l’istanza di rettifica.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]