Cass. civ. n. 6157 del 22 maggio 1992
Testo massima n. 1
Con riguardo ad assicurazione fideiussoria stipulata a garanzia dell'esecuzione di appalti pubblici, la clausola con la quale si preveda la persistenza degli obblighi delle parti (di pagamento del premio e, rispettivamente, verificandosene le condizioni, di prestazione del garante) fino a quando l'ente beneficiario non abbia restituito all'assicuratore la polizza o gli abbia rilasciato una dichiarazione liberatoria da ogni eventuale responsabilità, attiene alla durata del contratto e costituisce applicazione dell'art. 1896, c.c., così da non richiedere specifica approvazione per iscritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c.
Testo massima n. 2
Nel contratto di assicurazione, il mancato pagamento del premio, o della prima rata di esso, determina, a norma del primo comma, dell'art. 1901, c.c., la sospensione immediata dell'efficacia del contratto, mentre, ove il pagamento sia effettuato e l'assicurazione, secondo le intese contrattuali, abbia avuto regolare corso per un certo periodo di tempo, il mancato pagamento delle rate successive costituisce inadempimento sopravvenuto e comporta l'applicabilità del secondo comma del citato art. 1901, per il quale l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. La protrazione dell'inadempienza dell'assicurato e la mancata proposizione da parte dell'assicuratore dell'azione giudiziaria per la riscossione, a norma del terzo comma dello stesso articolo, determinano <em>ope legis </em>la risoluzione del contratto, indipendentemente da iniziative od attività di parte.