14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11206 del 20 novembre 1990
Testo massima n. 1
Con riguardo all’ipotesi di annullamento del contratto di assicurazione, prevista dall’art. 1892 c.c., la configurabilità del dolo o della colpa grave del contraente implica che il dichiarante non solo fosse [ o dovesse essere ] a conoscenza delle circostanze taciute o inesattamente espresse, ma che fosse [ o dovesse essere ], inoltre, consapevole del loro valore determinante sul consenso dell’altra parte. A tal fine, per delimitare l’estensione del suddetto obbligo dell’assicurando, l’assicuratore, in ossequio alle regole di correttezza, è tenuto ad apprestare un quadro di riferimento delle circostanze che intende conoscere, tale da ridurre congruamente gli spazi di indeterminatezza circa i fatti, riguardanti persone o cose, alla conoscenza dei quali abbia interesse, con la conseguenza, in mancanza, che gli eventuali dubbi sulla rilevanza delle circostanze non [ o inesattamente ] dichiarate, ovvero sulla relativa colpevolezza, restano a carico dell’assicuratore, che vi ha dato causa. [ Nella specie, con riferimento ad un contratto di assicurazione contro i danni da incendio stipulato con una società di persone, la S.C. ha confermato sul punto la decisione impugnata, che aveva ritenuto che la mancata inclusione da parte dell’assicuratore di quesiti riguardanti precedenti incendi subiti dai soci singolarmente, nell’esercizio di proprie attività imprenditoriali, doveva interpretarsi come sintomo di indifferenza della compagnia assicuratrice nei confronti delle vicende personali dei singoli soci, e, a maggior ragione, dei loro congiunti, per cui andava esclusa la ricorrenza del dolo o della colpa grave dell’assicurato, per avere quest’ultimo taciuto un precedente incendio occorso all’impresa di cui era titolare la moglie di un socio ].
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