14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3751 del 26 luglio 1978
Testo massima n. 1
L’ipotesi di annullamento prevista dall’art. 1892 c.c., in tema di dichiarazioni inesatte o reticenti fatte dall’assicurato all’assicuratore, non costituisce una applicazione generale sull’errore, ma dà luogo ad un autonomo rimedio sia per il fondamento normativo [ che va individuato nella violazione dell’obbligo precontrattuale dell’assicurato, di descrizione del rischio oggetto del negozio ] e sia per la disciplina degli elementi e delle conseguenze della fattispecie che diverge radicalmente da quella del comune errore-vizio [ per la più ampia portata dell’errore essenziale e per la rilevanza dell’errore incidentale ]. Pertanto per l’annullamento del contratto di assicurazione ex art. 1892 c.c., non sono utilizzabili i criteri sull’essenzialità dell’errore ai fini dell’ordinaria annullabilità del contratto per vizio del consenso.
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Testo massima n. 2
La decadenza comminata dall’art. 1892 c.c. a carico dell’assicuratore, che non dichiari all’altra parte la volontà di impugnare il contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha avuto conoscenza dell’inesattezza o della reticenza delle dichiarazioni dell’assicurato, non è rilevabile di ufficio dal giudice, ma deve essere eccepita dalla parte. Tale eccezione deve essere proposta, al più tardi, nel giudizio di appello, non potendo essere prospettata in cassazione, stante il divieto di sollevare in tale sede questioni nuove che implichino indagini di fatto.
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