14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10292 del 27 luglio 2001
Testo massima n. 1
Le dichiarazioni inesatte o reticenti di cui agli artt. 1892 e 1893 c.c. sono le dichiarazioni rese al momento del contratto di assicurazione che impediscono all’assicuratore di valutare le circostanze influenti sul verificarsi dell’evento dannoso assicurato, aumentandone o riducendone l’alea, con conseguente riflesso sul consenso dell’assicuratore o sulle condizioni contrattuali: in quanto tali, esse non incidono sull’oggetto del rischio assicurato, che rimane tale anche in presenza di dichiarazioni inesatte o reticenti, ma toccano il quadro circostanziale nel quale l’assicuratore ha assunto a suo carico il rischio stesso. Ne consegue che, allorché si controverta se l’infortunio professionale [ nella specie verificatosi nel corso di lavori manuali ] sia o meno indennizzabile in relazione al tipo di attività [ dirigente di azienda agricola ] che l’assicurato, al momento della stipulazione del contratto, aveva dichiarato di svolgere, si è fuori dall’ambito di applicabilità degli artt. 1892 e 1893 c.c., discutendosi non di un vizio nella formazione del consenso dell’assicuratore determinato da dichiarazioni inesatte o reticenti, ma dell’individuazione del rischio assicurato [ ossia, nella specie, se attività, assicurata contro gli infortuni, comprenda o meno anche i lavori manuali ], problema quartultimo, da risolversi attraverso l’interpretazione delle clausole di polizza, secondo i criteri ermeneutici posti dagli artt. 1362 ss. c.c.
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