14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 18514 del 3 settembre 2007
Testo massima n. 1
In tema di assicurazione per conto di chi spetta nella vendita di cose mobili da trasportare da un luogo all’altro, il diritto all’indennizzo nell’ipotesi di perimento delle cose consegnate va riconosciuto non al mittente-venditore, bensì all’acquirente destinatario della merce in quanto titolare dell’interesse tutelato dalla garanzia assicurativa, dovendosi fare applicazione dell’art. 1510, secondo comma, c.c., per cui il venditore, rimettendo al vettore o allo spedizioniere le cose oggetto della vendita, non solo si libera dell’obbligazione della loro consegna e dei rischi connessi al loro perimento, ma trasferisce all’acquirente, salvo patto contrario, anche la loro proprietà, con la conseguenza che, a seguito di detta consegna, la qualità di assicurato si trasferisce dal venditore all’acquirente.
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