Cass. civ. n. 825 del 13 gennaio 2025

Testo massima n. 1


AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE Procedimenti speciali - Sequestro conservativo - Liquidazione separata per la fase esecutiva - Esclusione - Ragioni.


Il compenso spettante al difensore del fallimento per l'esecuzione del sequestro conservativo rientra in quello dovuto per la fase decisionale del procedimento cautelare, poiché, a differenza del pignoramento, il sequestro si attua con la mera consegna materiale del provvedimento autorizzativo al conservatore dei registri immobiliari per la relativa trascrizione, senza necessità della sua comunicazione al debitore.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 11345 del 1992

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.
Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4 com. 5
Cod. Proc. Civ. art. 675 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 679
Legge Falliment. art. 25
Legge Falliment. art. 26 CORTE COST.

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