14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1516 del 19 febbraio 1997
Testo massima n. 1
Requisito essenziale del contratto di costituzione di rendita vitalizia a titolo oneroso [ rendita prevista in corrispettivo dell’alienazione di un bene o della cessione di un capitale, ai sensi dell’art. 1872, primo comma, c.c. ] è costituito dall’alea, la quale presuppone che il vitaliziato non sia affetto da una malattia che, per natura e gravità, renda certa o estremamente probabile la sua prossima morte, e deve obiettivamente sussistere al momento della conclusione del contratto, che è affetto da nullità anche quando è in buona fede che le parti al momento della sua sottoscrizione abbiano, erroneamente, ritenuto la sussistenza dell’alea.
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