14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5325 del 13 maggio 1991
Testo massima n. 1
La banca che nell’esecuzione dell’incarico ricevuto dal correntista si avvalga dell’opera di sostituti risponde delle conseguenze dannose subite dal cliente per fatto dei predetti, in base alle disposizioni di cui all’art. 1717 c.c., essendo tenuta a rispettare le regole del mandato. Di conseguenza, al fine di stabilire se la banca sostituente, girataria per l’incasso di un assegno tratto su altra banca, debba rispondere del danno subito dal proprio cliente a seguito della mancata levata del protesto da parte della banca sostituita, occorre accertare se la sostituzione della seconda banca alla prima, nell’esecuzione del mandato ad incassare l’assegno, debba o non considerarsi autorizzata ovvero necessitata, e, in caso affermativo, se la banca girante, nella sua qualità di mandataria per l’incasso, abbia dato alla banca girataria le necessarie istruzioni ed abbia osservato l’ordinaria diligenza, vigilando sull’operato della stessa.
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