14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4735 del 11 maggio 1998
Testo massima n. 1
La norma di cui all’art. 1853 [ a mente della quale, se tra la banca ed il correntista esistono più rapporti o più conti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente salvo patto contrario ], dettata allo scopo di garantire la banca contro ogni scoperto non specificatamente pattuito che risulti a debito del cliente quale effetto di un qualsiasi rapporto o conto corrente fra le due parti, prevede che la compensazione tra saldi attivi e saldi passivi, anche a favore del correntista, sia attuata mediante annotazioni in conto, e, in particolare [ alla luce del principio dell’unità dei conti ], attraverso la immissione del saldo di un conto, come posta passiva, in un altro conto ancora aperto [ con le modalità proprie di tale tipo di operazione ], salva manifestazione di volontà di segno contrario da parte del cliente.
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