Cass. civ. n. 10208 del 3 maggio 2007
Testo massima n. 1
La compensazione tra i saldi attivi, e passivi di più rapporti o conti tra banca e cliente, prevista dall'art. 1853 c.c. si verifica soltanto allorché si tratti di conti o rapporti chiusi, atteso che, se la predetta norma venisse interpretata alla lettera (ossia nel senso della operatività della compensazione anche tra conti o rapporti aperti), darebbe luogo alla continua determinazione di un saldo unico, in contrasto con la volontà delle parti di dare vita a due rapporti formalmente e contabilmente distinti. Ne deriva che il giroconto da un rapporto attivo a uno passivo del cliente, ancora aperti, configura pagamento revocabile ai sensi dell'art. 67 legge fallim., e non compensazione.
Testo massima n. 2
In tema di prova della "scientia decoctionis" nella revocatoria fallimentare, non viola il divieto di "praesumptio de praesumpto" il giudice di merito il quale, ritenuta, in base alle circostanze, presuntivamente provata la conoscenza, da parte della banca creditrice, del bilancio della società debitrice, poi fallita, al momento del pagamento, ne evinca, altresì, la conoscenza dello stato di insolvenza palesato dal documento contabile, la quale costituisce una mera implicazione della ritenuta conoscenza del bilancio: sicché si è al cospetto di un'unica presunzione, sia pure articolata su autonome circostanze di fatto. (Rigetta, App. Milano, 22 novembre 2002).