14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10208 del 3 maggio 2007
Testo massima n. 1
La compensazione tra i saldi attivi, e passivi di più rapporti o conti tra banca e cliente, prevista dall’art. 1853 c.c. si verifica soltanto allorché si tratti di conti o rapporti chiusi, atteso che, se la predetta norma venisse interpretata alla lettera [ ossia nel senso della operatività della compensazione anche tra conti o rapporti aperti ], darebbe luogo alla continua determinazione di un saldo unico, in contrasto con la volontà delle parti di dare vita a due rapporti formalmente e contabilmente distinti. Ne deriva che il giroconto da un rapporto attivo a uno passivo del cliente, ancora aperti, configura pagamento revocabile ai sensi dell’art. 67 legge fallim., e non compensazione.
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