14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1381 del 9 febbraio 1987
Testo massima n. 1
Qualora la banca comunichi al cliente la revoca di un’apertura di credito a tempo indeterminato, avvalendosi di clausola del relativo contratto che escluda il preavviso, o comunque lo riduca ad un termine così limitato da implicare sostanzialmente l’immediata insorgenza per l’accreditato del debito di restituzione, e contestualmente eserciti la facoltà di soddisfare le proprie ragioni tramite compensazione con saldo attivo di deposito con convenzione di assegno [ art. 1853 c.c. ], la banca medesima può far carico al cliente di ripristinare la provvista su detto deposito senza concessione di alcun termine [ restando in difetto esonerata dall’obbligo di pagare gli assegni in precedenza emessi in situazione di regolare copertura ], solo in presenza di un espresso patto contrattuale. Tale patto, introducendo un recesso senza preavviso dalla convenzione d’assegno, abbisogna se contenuto in condizioni generali di contratto, di specifica approvazione per iscritto, a norma dell’art. 1341, secondo comma, c.c.
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