14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2642 del 21 febbraio 2003
Testo massima n. 1
Nel contratto di apertura di credito bancario a tempo indeterminato, il termine previsto per il preavviso di recesso dall’art. 1845 c.c. può essere convenzionalmente stabilito dalle parti e — anteriormente alla introduzione della disciplina sui contratti del consumatore, avvenuta ad opera dell’art. 25 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 —può essere fissato in un solo giorno, salvo il rispetto della buona fede in executivis. [ Nell’enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha anche escluso l’ammissibilità del motivo di ricorso con cui, denunciandosi vizio di motivazione, si tendeva a sostenere l’abusività in concreto del recesso come esercitato, sul rilievo che detta censura si risolveva in realtà nella richiesta di un ulteriore giudizio di merito, senza evidenziare lacune o incongruenze logiche della sentenza impugnata ].
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