Avvocato.it

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2642 del 21 febbraio 2003

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2642 del 21 febbraio 2003

Testo massima n. 1

Nel contratto di apertura di credito bancario a tempo indeterminato, il termine previsto per il preavviso di recesso dall’art. 1845 c.c. può essere convenzionalmente stabilito dalle parti e — anteriormente alla introduzione della disciplina sui contratti del consumatore, avvenuta ad opera dell’art. 25 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 —può essere fissato in un solo giorno, salvo il rispetto della buona fede in executivis. [ Nell’enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha anche escluso l’ammissibilità del motivo di ricorso con cui, denunciandosi vizio di motivazione, si tendeva a sostenere l’abusività in concreto del recesso come esercitato, sul rilievo che detta censura si risolveva in realtà nella richiesta di un ulteriore giudizio di merito, senza evidenziare lacune o incongruenze logiche della sentenza impugnata ].

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze